Codice Penale

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…piccole cose, ovviamente per la merce di valore maggiore cambia tutto. L’articolo 641 del Codice Penale parla chiaro:
“Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro”.

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