La spartizione dei beni (di varia natura) compresi all’interno del testamento può essere determinata direttamente dal testatore, ovvero la persona che lascia una parte o la totalità dei propri beni agli eredi. Si parla, in tal caso, di divisione testamentaria: vediamo di seguito di cosa si tratta e quali norme la regolamentano.

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La divisione testamentaria nel Codice Civile

Il principale riferimento normativo in materia di divisione testamentaria è rappresentato dal Codice Civile. In particolare, l’articolo 733 stabilisce che le norme fissate dal testatore sono vincolanti per gli eredi “salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore”. Inoltre, il testatore può disporre che la divisione dei beni avvenga sulla base di una stima effettuata da una persona designata da egli stesso ma che non sia né erede né legatario. La divisione dei beni proposta dalla persona delegata dal testatore non è vincolante nei confronti degli eredi se l’autorità giudiziaria la ritiene chiaramente iniqua o contraria alle volontà espresse dal testatore. Tale giudizio viene espresso a seguito di un’istanza presentata da uno o più eredi.

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Modalità di attuazione della divisione testamentaria

Secondo le disposizioni dell’articolo 734 del Codice Civile, “il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile”. Quest’ultima corrisponde alla frazione di eredità di cui il testatore non può disporre liberamente, dal momento che è riservata ai congiunti più stretti.

Se la divisione testamentaria fatta dal testatore non comprende tutti i beni lasciati al momento della morte, quelli restanti vengono assegnati agli eredi secondo modalità conformi alle leggi in vigore. Va inoltre sottolineato come, in base alle disposizioni dell’articolo 735 del Codice Civile, la divisione testamentaria è nulla se essa non comprende qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti. I primi sono elencati dall’articolo 536 del C.C. e sono “le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti”, ovvero i coniugi, i figli legittimi (anche adottati) e naturali e gli ascendenti legittimi.

Il coerede al quale non è stata riconosciuta la parte non disponibile (o quota di riserva) può esercitare, nei confronti degli altri coeredi, la cosiddetta “azione di riduzione”. Essa consiste nel rendere inefficace le disposizioni testamentarie e delle donazioni che eccedono la quota di eredità di cui il testatore poteva liberamente disporre.

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