Apparentemente, sembrerebbe “una guerra fredda” quella che si è aperta già da un po’ tra il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa e la Provincia Autonoma di Bolzano: sono sempre più frequenti le sentenze emesse da quel Trga che attengono il gioco d’azzardo e l’applicazione della Legge Regionale della città di Bolzano che ha “funestato” tutto il settore del gioco di quel territorio dal quale è stato espulso quasi sin dall’inizio del suo nascere. La Provincia Autonoma di Bolzano, come si sa, si è subito dichiarata contraria al mondo del gioco pubblico, in tutti i suoi comparti, particolarmente ne confronti delle apparecchiature da intrattenimento e, di conseguenza, aveva provveduto ad emettere norme e provvedimenti che hanno prodotto “il bando” da quel territorio del settore ludico.

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Ecco, quindi, che si vuole riferire di una sala giochi che rispetta la propria Legge Provinciale, ha il proprio locale a “debita distanza” dai luoghi sensibili e possiede, senza dubbio, una autorizzazione che “dovrebbe valere” cinque anni nei quali “dovrebbe poter lavorare e commercializzare” nel proprio esercizio l’offerta di prodotti di gioco, insieme alla somministrazione di bevande: un esercizio “perfettamente in regola”, quindi, senza alcuna macchia né paura. Il Trga di Bolzano, in virtù delle peculiarità di questo esercizio di gioco, quindi, ha ritenuta illegittima la limitazione biennale contenuta nell’autorizzazione impugnata dalla sala giochi ed espressa dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dovendo tale punto di gioco avere l’autorizzazione valida per un quinquennio.

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É chiaro che la società di gioco ricorrente, che si occupa anche di slot machine gratis, aveva esposto le sue ragioni non ritenendo giusto tale “declassamento” da cinque a due anni della sua autorizzazione e si era rivolta al Trga di Bolzano per vedere respingere la limitazione biennale dell’efficacia dell’autorizzazione alla raccolta di giocate tramite apparecchi di gioco appartenenti alla “tipologia Comma 6”, denominati Vlt, in capo al proprio esercizio che comprende anche mescita di bevande alcoliche e superalcoliche come attività accessoria nell’esercizio della sala giochi.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui si indica (e si limita) in due anni il limite di validità dell’autorizzazione in capo alla società di gioco ricorrente. Tale autorizzazione non risulta incompatibile con la normativa in vigore che ha ampliato il raggio di azione dei siti sensibili, poiché la sala giochi non interseca “il prescritto raggio distanziale rispetto ad alcuno dei siti sensibili normativamente individuati”. E subordinatamente, qualora fosse ritenuta fondata l’interpretazione provinciale del “dettato transitorio” che assoggetterebbe al termine biennale tutte le autorizzazioni emesse successivamente all’entrata in vigore della legge, la ricorrente portava all’attenzione dell’adito Tribunale, con il suo ricorso la questione, di legittimità costituzionale della disposizione per supposto contrasto con gli articoli 41 e 97 della Costituzione.

Infatti, la ricorrente sala da giochi ritiene sproporzionata la prevalenza accordata dalla norma sospettata di incostituzionalità alla tutela dell’interesse pubblico, rispetto al grande sacrificio imposto all’impresa che vedrebbe i propri investimenti ridotti in un termine troppo breve: in pratica, si ravviserebbe la violazione proprio del dettato costituzionale, poiché si andrebbe a “creare incertezza normativa e disparità di trattamento”: il Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano ha accettato le motivazioni del ricorso ed ha cassato il provvedimento della Provincia Autonoma di Bolzano, ancora una volta.

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