È sempre stato così: chi tampona ha torto. Se l’urto avviene per cause imprevedibili, il mezzo ‘urtante’ non ha alcuna colpa. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 17206/2015 che – come si legge su ‘Studiocataldi.it’ – è stata depositata ieri.
Il conducente di un autocarro ha trascinato in giudizio le proprietarie di un rimorchio e la compagnia assicurativa, in seguito ad un sinistro causato dal rimorchio che, staccatosi dalla motrice, si è arrestato sulla corsia di marcia. L’uomo ha perso in primo grado ma ha vinto in appello.
L’assicurazione ha impugnato la sentenza in Cassazione ritenendo che l’incidente dovesse essere considerato come tamponamento (art. 149 del Cds) e non come uno scontro tra l’autocarro guidato dal danneggiato e il rimorchio fermo. Secondo la Cassazione l’evento non era prevedibile dal veicolo che sopraggiungeva mentre, per l’assicurazione, anche l’arresto improvviso di un veicolo costituisce un fenomeno della circolazione. Il conducente sopraggiungente avrebbe dovuto essere in grado di garantire l’arresto tempestivo del mezzo mantenendo la distanza di sicurezza.
Alla fine, la Corte ha sancito che l’art. 149 del Cds non è applicabile nel caso di veicolo fermo sulla carreggiata per cause diverse dalla circolazione e che il suddetto articolo fa riferimento ai veicolo “durante la marcia”. Il danneggiato, dunque, non potendo prevedere l’ostacolo non ha la responsabilità del sinistro.
Novità per gli sfortunati tamponatori.

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