Una sentenza importante e storica, quella del Giudice di Pace di Firenze, a favore di un’azienda di trasporti che aveva contestato le multe spiccate dal tutor lungo l’autostrada A1: il tratto (all’altezza di Barberino del Mugello) era soggetto al limite di 80 km/h. Il motivo? Ecco cosa recita la sentenza: “Il relativo verbale dovrebbe contenere, a pena di nullità, non soltanto l’indicazione della lunghezza del percorso controllato, del tempo complessivo di percorrenza impiegato dal conducente, dell’orario in cui il veicolo controllato è transitato sotto il portale di uscita e del numero di progressiva chilometrica in corrispondenza della quale è avvenuto tale transito… PER CONTINUARE A LEGGERE, CLICCA SUL PUNTO DELL’INDICE[nextpage title=”Cosa dice la sentenza”]
ma anche l’indicazione dell’orario in cui il suddetto veicolo è transitato sotto il portale di ingresso e del numero di progressiva chilometrica in corrispondenza della quale è avvenuto il transito sotto il portale di ingresso, nonché la specificazione del fatto che il valore di velocità posto a base della sussunzione del fatto addebitato al destinatario nella disposizione di legge che si assume violata, nonché della sanzione irrogata, è costituito dal valore medio, ed altresì la specificazione del fatto che il dato numerico relativo alla distanza percorsa non corrisponde esattamente alla differenza tra i dati numerici relativi alle c.d. progressive chilometriche convenzionali, e del motivo di tale discrasia, e riversando sullo stesso verbale tutti gli elementi posti a base del calcolo (ivi compreso il valore dell’eventuale riduzione proporzionale del calcolo del tempo di percorrenza nel caso in cui il veicolo controllato abbia fatto sosta in un’area di servizio o parcheggio)”. E poi ancora… PER CONTINUARE A LEGGERE, CLICCA SUL PUNTO DELL’INDICE[nextpage title=”Di conseguenza…”]
“Il mancato riversamento sul verbale, anche solo in parte, di tutti questi elementi non consente, ad avviso di questo giudice, il puntuale rispetto delle garanzie minime del diritto di difesa del destinatario ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 201 cod. str., 383 e 385 reg. es. cod. str., in particolare per quanto concerne il luogo e l’ora della commessa infrazione, stante appunto la peculiarità della procedura di determinazione del valore medio di velocità”.